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La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'anno 1949 e' consentita la importazione, in esenzione da
dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di
legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla
fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e
sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del
regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 12 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
- PELLA - SEGNI -
LOMBARDO - BERTONE
Visto, il Guardasigilli: GRASSI