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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei
marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge
23 marzo 1940, n. 285, sono applicabili, nella misura stabilita dal
secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio
1948, n. 314, fino al 31 dicembre 1949.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa
gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per
tonnellata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
- PELLA - LOMBARDO
- SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI