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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Scopi della legge
La presente legge ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia,
per conto di nazionali, nel periodo di un triennio dalla data della
sua entrata in vigore, di navi mercantili di qualita' corrispondenti
alle particolari esigenze della economia nazionale, nei limiti di
tonnellaggio di stazza lorda consentiti dallo stanziamento di cui
all'art. 34 in rapporto all'entita' ed al Complesso dei benefici
dalla legge stessa stabiliti.
La presente legge ha altresi' lo scopo di favorire la
modificazione, trasformazione e riparazione delle navi mercantili, in
quanto anch'esse corrispondano alle particolari esigenze
dell'economia nazionale.