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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio
regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali,
indette, a norma della disposizione transitoria VIII della
Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465,
e' prorogato al 31 dicembre 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' Inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI