Legge Ordinaria n. 762 del 25/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1949)
Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il   termine  per  l'effettuazione  delle  elezioni  del  Consiglio
regionali  e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali,
indette,   a   norma   della   disposizione  transitoria  VIII  della
Costituzione  della  Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465,
e' prorogato al 31 dicembre 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' Inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 ottobre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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