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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio
1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo
unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le
integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le
indennita' di caro-pane agli assistiti e le altre spese da
effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a
quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio
1948-49.