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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sino al 30 giugno 1950 sono subordinate alla preventiva
autorizzazione del Ministro per il tesoro la costituzione di societa'
con capitale superiore a 100 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di
capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle societa'
stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo
l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la
somma di 100 milioni di lire.
In ogni caso sono soggetti all'autorizzazione predetta gli aumenti
di capitale di che sopra e le emissioni di obbligazioni delle
societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione di Borsa.
E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1400 e successive modificazioni, riflettente la difesa, del risparmio
e la disciplina del credito.