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la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2
del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 400, e'
abrogata.
Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente
legge, si applica l'art. 2, comma secondo, del Codice penale. Se il
procedimento penale e' in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero
del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite
dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 18 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
BERTONE- GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI