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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 121 - con le modificazioni e
integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 - si
intendono applicabili a tutti i Comuni delle province di Frosinone e
di Latina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
- VANONI - PELLA -
TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - LOMBARDO
- SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: GRASSI