Legge Ordinaria n. 771 del 12/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1949)
Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti
o  comunque  facciano  passaggio  in altra Amministrazione statale si
applicano,   dalla   data   dell'assunzione   o   del  passaggio,  le
disposizioni   vigenti   per  il  collocamento  a  riposo  e  per  il
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza dei personali civili e
militari dello Stato.
  Ai  dipendenti  statali  di  ruolo,  civili e militari, che vengano
assunti  o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle
ferrovie  dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del
passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per
il  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza degli agenti delle
Ferrovie dello Stato.
  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi valgono anche per le
assunzioni  o  i  passaggi  verificatisi  anteriormente  alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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