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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti
o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si
applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le
disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il
trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e
militari dello Stato.
Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano
assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del
passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per
il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle
Ferrovie dello Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le
assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.