Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario 1 luglio 1949-30 giugno 1950, in conformita' dello stato
di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI