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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo Unico.
Il testo dell'art. 8 della, legge 25 giugno 1949, n. 353, e'
sostituito dal seguente:
Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate,
disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre
1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e
successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al
termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta
l'annata agraria 1949-50.
La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti
dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli:
GRASSI