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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni
risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli
articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato.
E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare sino al quadruplo
l'ammontare dei canoni e dei proventi demaniali risultante dalla
revisione effettuata o da effettuarsi a termini dell'art. 1, comma
secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7
gennaio 1947, n. 24.
L'aumento di cui al primo comma del presente articolo si applica
anche ai canoni di tutte le concessioni di demanio pubblico
marittimo, gia' decuplicati dal 1 gennaio 1947 per effetto del
succitato decreto.
Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che risultino dovuti
in misura superiore a quella risultante dagli aumenti previsti nei
commi precedenti.