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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1
luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, debbono
essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale
dello Stato) dagli enti e dai fornitori entro novanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun
caso, ammesse al rimborso od al pagamento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI