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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le facilitazioni concesse col decreto luogotenenziale 23 marzo
1946, n. 277, estese col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990,
sono ulteriormente estese a tutte le aziende di credito, di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive
modificazioni, qualunque sia l'entita' del loro patrimonio, per la
riscossione di cedole di debito pubblico, comprese quelle
appartenenti ai buoni del Tesoro poliennali, d'importo singolo non
superiore alle lire duecentocinquanta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI