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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente logge:
Art. 1.
L'alinea 6) dell'art. 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n.
1131, e' sostituito, come appresso:
"6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o
serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai
sensi dell'art. 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, siano state
notificate entro il 31 dicembre 1948.
"Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano
alienate, a titolo oneroso, entro un decennio dal 28 marzo 1947,
l'esenzione, viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del
debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al
Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente
dell'art. 30 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche se intenda
avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate".