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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il
Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo
1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a
sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento.
I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A
della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.