Legge Ordinaria n. 82 del 26/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1949)
Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e
del  materiale  bibliografico,  scientifico  e  didattico  di  cui ai
decreti  legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609,
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)