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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e
del materiale bibliografico, scientifico e didattico di cui ai
decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 385 e 16 aprile 1948, n. 609,
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1950.