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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei
fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri,
danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro
e' autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle
ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L.
555.000.000, in aggiunta a quelle gia' autorizzate con i decreti
legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.