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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939,
n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili
con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.
Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio l'ammenda non puo' essere inferiore a lire 10.000.
L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai
funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione.
Per i servizi abusivi di linea vale quanto e' stabilito nelle leggi
tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per
la circolazione.