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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni
effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato e' libero dal
servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.
Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia
prestare servizio nelle suddette giornate ha diritto ad un
corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le
esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa
infrasettimanale non fruita.