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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in
applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e
ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche'
in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze,
firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e' autorizzata una
prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa.
E' altresi' autorizzata una prima spesa, di lire 400 milioni da
devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante
della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto
in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per
l'applicazione del citato art. 57. Detta spesa di lire 400 milioni
sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa.