Legge Ordinaria n. 831 del 04/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 26 novembre 1949)
Autorizzazione di una prima spesa di L. 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  da eseguirsi in
applicazione  dell'art.  57  del  Trattato  di pace fra l'Italia e le
Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e
ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche'
in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze,
firmato  a  Parigi contemporaneamente al Trattato, e' autorizzata una
prima  spesa  di  lire  600  milioni  da  stanziare  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero della difesa.
  E'  altresi'  autorizzata  una  prima spesa, di lire 400 milioni da
devolversi  in  accreditamento  in  conto  bancario al rappresentante
della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto
in  data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per
l'applicazione  del  citato  art. 57. Detta spesa di lire 400 milioni
sara'  stanziata  nello stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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