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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono
aggiunte le seguenti parole: "salvo il rispetto della percentuale
stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921,
n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli GRASSI