Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio
1932, n. 1365, e' sostituito dal seguente:
Art. 13. (Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva). - "Quando
le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa
puo' autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera, estera
degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli
arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.
"Il Ministro suddetto puo' delegare le Capitanerie di porto per il
rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli
arruolati in congedo illimitato provvisorio.
"La concessione del passaporto importa di per se stessa
l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia
stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di
leva.
"Le autorita' incaricate del rilascio del passaporto debbono fare
al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma
dell'art. 10.
"Le autorita' di frontiera sono tenute ad effettuare alle
competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto
comma dell'art. 10".