Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a
revisore ufficiale dei conti, a norma dell'art. 12 del regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con la legge di
conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla meta' a favore
degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo
fascista, degli altri requisiti necessari per conseguire la
iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del
requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio
decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, che non poterono conseguire
perche' non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi
razziali.
La disposizione di cui al comma precedente cessa di avere efficacia
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI