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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258,
convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio
1948, n. 725, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le
finanze ed e' composto dai seguenti membri:
a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;
b) un consigliere di Stato;
c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;
e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;
f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, o tra
persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione
finanziaria;
h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su
proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in
numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
"In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza
del Consiglio di amministrazione e' assunta dal Sottosegretario di
Stato.
"Il segretario del Consiglio di amministrazione e' scelto tra i
funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.
"Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il
Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita',
da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al
direttore generale ed al vice-direttore generale".