Legge Ordinaria n. 840 del 20/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1949)
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  2  del  regio  decreto-legge  8  dicembre  1927,  n.  2258,
convertito  nella  legge  6  dicembre  1928,  n.  3474, quale risulta
modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno  1945,  n.  392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio
1948, n. 725, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le
finanze ed e' composto dai seguenti membri:
    a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;
    b) un consigliere di Stato;
    c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
    d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;
    e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;
    f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
    g)  quattro  membri  scelti fra i funzionari dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, o tra
persone  di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione
finanziaria;
    h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  designati  dal  Ministero  delle finanze su
proposta  delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in
numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
    "In  caso  di  assenza del Ministro per le finanze, la presidenza
del  Consiglio  di  amministrazione e' assunta dal Sottosegretario di
Stato.
    "Il  segretario  del Consiglio di amministrazione e' scelto tra i
funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.
    "Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  di intesa con il
Ministro  per  il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita',
da  corrispondere  ai componenti del Consiglio di amministrazione, al
direttore generale ed al vice-direttore generale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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