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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) e'
stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L.
100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di
difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione
dell'art. 47 del Trattato di pace.