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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' costituito presso il Comitato olimpico nazionale italiano un
apposito fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art.
2 della presente legge le somme che sono state o saranno offerte e
messe a disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre
1949, a beneficio delle famiglie delle vittime dell'incidente
aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.