Legge Ordinaria n. 846 del 24/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1949)
Provvedimenti a favore delle famiglie delle vittime dell'incidente aviatorio di Torino del 4 maggio 1949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  costituito  presso  il  Comitato olimpico nazionale italiano un
apposito  fondo al quale affluiranno il contributo indicato nell'art.
2  della  presente  legge le somme che sono state o saranno offerte e
messe  a  disposizione dagli enti o dai privati, entro il 31 dicembre
1949,   a  beneficio  delle  famiglie  delle  vittime  dell'incidente
aviatorio verificatosi a Torino il 4 maggio 1949.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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