Legge Ordinaria n. 85 del 14/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1949)
Modificazione all'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, relativo alla posizione della guida per gli autobus e gli autocarri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.   1  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1934,  n.  1802,
convertito  nella  legge 20 dicembre 1934, n. 2148, e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  autoveicoli  adibiti  ad  usi  speciali,  quelli destinati al
trasporto  di merci aventi peso complessivo - costituito dal peso del
veicolo  e da quello del suo carico - inferiore ai settanta quintali,
nonche'  gli  autoveicoli  destinati  al trasporto di persone, ad uso
privato  o  pubblico,  di qualsiasi numero di posti, possono avere la
posizione  di  guida  indifferentemente  sul  lato  destro o sul lato
sinistro.
  "Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto
di  cose,  aventi  peso complessivo di settanta quintali o superiore,
debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che
il  Ministro  per  i trasporti ha facolta' di accordare per motivi di
pubblico interesse".

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949

                       DE GASPERI - CORBELLINI

                                                 - SCELBA - PACCIARDI
                                                  - TUPINI - GRASSI -
                                                             LOMBARDO

Visto il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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