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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802,
convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2148, e' sostituito dal
seguente:
"Gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, quelli destinati al
trasporto di merci aventi peso complessivo - costituito dal peso del
veicolo e da quello del suo carico - inferiore ai settanta quintali,
nonche' gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, ad uso
privato o pubblico, di qualsiasi numero di posti, possono avere la
posizione di guida indifferentemente sul lato destro o sul lato
sinistro.
"Invece gli autoveicoli di nuova costruzione destinati al trasporto
di cose, aventi peso complessivo di settanta quintali o superiore,
debbono avere la posizione di guida sul lato destro, salvo deroga che
il Ministro per i trasporti ha facolta' di accordare per motivi di
pubblico interesse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1949
DE GASPERI - CORBELLINI
- SCELBA - PACCIARDI
- TUPINI - GRASSI -
LOMBARDO
Visto il Guardasigilli: GRASSI