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La. Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle
Nazioni Unite, per l'alimentazione e l'agricoltura, previsto
dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e'
stabilito, per l'esercizio 1948-1949, in L. 26.000.000, da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante
diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-bis dello
stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5
marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta, di L.
26.000.000.