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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di
San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a
tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario
1949-50.