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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione
dei molini e dei panifici non sono piu' soggetti alle limitazioni
d'ordine economico previsto dai regi decreti-legge 5 settembre 1938,
n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e 21 luglio
1938, numero 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 143.
Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da
quelle degli articoli seguenti.