Legge Ordinaria n. 86 del 26/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1949)
Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Universita' nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perche' celibi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  vincitori  di concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in
ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25
febbraio  1939,  n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si
intendono,   ai  soli,  effetti  giuridici,  immessi  nei  ruoli  dei
professori   universitari,   col   grado  di  straordinario,  con  la
decorrenza  piu' utile - in relazione alla data di approvazione degli
atti  del rispettivo concorso - entro i limiti stabiliti dall'art. 69
del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
  Tale decorrenza, tuttavia, non puo' essere anteriore a quella della
immissione  in  ruolo  del  professore  il quale abbia occupato nella
terna  il posto che immediatamente precedeva quello dell'interessato,
e  che,  trovandosi  in  possesso  dei  requisiti  allora prescritti,
consegui'  la nomina, entro i limiti stabiliti dal citato art. 69 del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore  e  successive
modificazioni.
  S'intendono in conseguenza modificate - ai soli effetti giuridici -
le  decorrenze  delle  nomine  a  professore ordinario conferite e da
conferire.
  Gli   attuali   professori   straordinari  dovranno  in  ogni  caso
completare  il  triennio  solare  di  effettivo insegnamento previsto
dalle  disposizioni  vigenti  per  la  nomina  ad ordinario, salva la
successiva applicazione dei precedenti commi.
  Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  si applicano agli
effetti economici, con decorrenza dal 1 novembre 1948.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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