Legge Ordinaria n. 861 del 22/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1949)
Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del
1  agosto  1949,  la  misura  degli  assegni  familiari  di carovita,
prevista  per  il  settore  dell'industria  della  Cassa  unica degli
assegni  stessi,  e'  maggiorata  di  lire 20 giornaliere per ciascun
figlio di operaio o impiegato.
  Con  la  stessa decorrenza la misura del contributo per gli assegni
familiari  del  settore dell'industria, di cui all'art. 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137, e' elevata
al 17,05 per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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