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La, Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori
postali-telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava
l'indennita' di licenziamento dovuta ai supplenti postali-telegrafi a
norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive
modificazioni, e' raddioppiato con decorrenza dal 1 ottobre 1945
limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti
anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte
in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del
1 ottobre 1945 anzidetta.