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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al presidente e ai membri delle Deputazioni provinciali puo' essere
assegnata in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni
finanziarie della Provincia, una indennita' di carica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI