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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli
del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9°
di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del
Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le
modalita' stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n.
27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianita'
minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai
quali non e' applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942,
n. 27.