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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di L. 50.000 stabilito dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1016,
per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e
gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, e'
elevato a 100.000 lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
GRASSI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI