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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707,
concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e
aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di
fabbricazione, con la seguente modificazione: " All'art. 4, le
parole: "lire quindicimila per ettanidro" sono sostituite dalle
altre:
"lire dodicimila per ettanidro"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSi