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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946,
n. 538, e' istituito a decorrere dalla prima domenica dopo l'entrata
in vigore della presente legge e per tutte le domeniche successive
fino al 31 marzo 1950, nonche' nei giorni 26 dicembre 1949, 6 gennaio
e 11 febbraio 1950, un sopraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso
nei locali in cui si danno trattamenti ed altri pubblici spettacoli
di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le
manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:
sul biglietto al lordo del diritto erariale
Sopraprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200. . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . . . . . . . . . . . . . . . L. 20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . . . . . . . . . . . . . . . L. 60
da oltre lire 800 fino a lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . L. 100
da oltre lire 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
Tale sopraprezzo e' esente dal diritto erariale e dalla imposta
generale sull'entrata.