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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti di primo pretore previsti nella tabella F allegata
all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono ridotti di cento unita.
Correlativamente sono aumentati di altrettante unita' i posti di
consigliere di appello e sostituto procuratore generale previsti
nella tabella stessa.