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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 2, comma secondo, del regio decreto-legge 20
agosto 1926, n. 1480, ed all'art. 1, comma secondo e terzo, del
decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, per gli stipendi, gli
assegni fissi e le altre competenze, comunque denominate, a favore
del personale statale in attivita' di servizio od in quiescenza,
l'arrotondamento degli importi netti dei singoli emolumenti viene
eseguito, indipendentemente dal loro importo, arrotondando a lira
intera le frazioni superiori a 50 centesimi e trascurando le altre.
Per gli stipendi ed assegni la cui misura e' stabilita ad anno
l'importo netto mensile per ciascuna rata si determina detraendo dal
lordo annuo l'ammontare complessivo delle ritenute non arrotondate,
dividendo per dodici la differenza ed arrotondando il quoziente a
mente del precedente comma, previa detrazione del bollo di quietanza.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
derogare a quanto stabilito al precedente comma, arrotondando alla
lira le singole competenze mensili nonche' le ritenute gravanti le
competenze medesime.