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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta alla spesa, di lire 20 miliardi autorizzata con la
legge 29 dicembre 1948, n. 522, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 200 milioni per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie
urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di
Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di
beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.