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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia
diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge
219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n.
1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale
serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento
degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.