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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n.
1179, si applica anche per il trimestre 1 luglio 30 settembre 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI