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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 febbraio
1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero
delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia
a decorrere dal 31 dicembre 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI