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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La esenzione dal diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e
sul carbone coke (voci della tariffa 564 et 564-bis) all'atto della,
loro importazione nel territorio dello Stato, prorogata con la legge
29 luglio 1948, n. 1083, ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre
1949.