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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai
gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella B, allegata al decreto legislativo
12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta
tabella, per i singoli gradi predetti, e' modificato come appresso:
Grado 8° - Ispettore principale . . . . . . n. 15
" 9° - Ispettore . . . . . . . . . . . " 7
" 10° - Ispettore aggiunto . . . . . . . " 2
Alla spesa relativa a tale modificazione sara' provveduto con lo
stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 60 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1948-40.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed
ha effetto dal 1 luglio 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA - SCELBA -
PACCIARDI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI