Legge Ordinaria n. 903 del 21/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1949)
Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  occupazioni  in  via  provvisoria  di  cui all'art. 7 del regio
decreto-legge  11  novembre  1938,  n. 1834, e all'articolo unico del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947,
n. 1097, gia' disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15
aprile  1949  al  15  aprile  1950,  salvo  che il proprietario abbia
promosso  giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile
1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente
ai  procedimenti  non  ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale
centrale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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