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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 7 del regio
decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947,
n. 1097, gia' disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15
aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia
promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile
1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente
ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale
centrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI