Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del tesoro, e' autorizzato ad accordare, d'intesa col
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti
il credito agrario di miglioramento tenuto conto del volume delle
opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al
ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi
bellici nonche', in ogni caso, con preferenza, e precedenza alle
domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle
cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni
trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e
duecentomilioni, al tasso del cinque per cento.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalita' relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma,
precedente.
Ai fini del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire un
miliardo e duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.