Legge Ordinaria n. 906 del 29/10/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1949)
Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero del tesoro, e' autorizzato ad accordare, d'intesa col
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste, agli Istituti esercenti
il  credito  agrario  di  miglioramento tenuto conto del volume delle
opere  da  finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al
ripristino  di  preesistenti  opere distrutte o danneggiate da eventi
bellici  nonche',  in  ogni  caso,  con preferenza, e precedenza alle
domande  dei  piccoli  proprietari,  dei  piccoli agricoltori e delle
cooperative agricole - anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni
trenta,   fino  all'ammontare  complessivo  di  lire  un  miliardo  e
duecentomilioni, al tasso del cinque per cento.
  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica saranno stabilite le
modalita'  relative  al rimborso delle anticipazioni di cui al comma,
precedente.
  Ai  fini  del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire un
miliardo  e  duecentomilioni, da stanziarsi nello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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