Legge Ordinaria n. 908 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1949)
Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  restituzione  dei  beni  e  la  reintegrazione  dei diritti, in
attuazione  degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra, l'Italia
e  le  Potenze,  Alleate  ed  Associate,  reso  esecutivo con decreto
legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' degli Allegati XIV, XV
e  XVI  al  Trattato  stesso,  allorquando  il Governo italiano vi si
riconosca  tenuto  e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso
persone  fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o
tali  diritti siano comunque esercitati da dette persone, e' disposta
con  decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per
gli  affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2
del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.
  Il   decreto  Ministeriale  previsto  dal  comuni  precedente  deve
contenere  la determinazione di una giusta indennita', ove questa sia
dovuta,  stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso
comma precedente.
  La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo
di  spesa  sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione
di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo
di spesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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