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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in
attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra, l'Italia
e le Potenze, Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto
legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' degli Allegati XIV, XV
e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo italiano vi si
riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso
persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o
tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, e' disposta
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per
gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2
del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.
Il decreto Ministeriale previsto dal comuni precedente deve
contenere la determinazione di una giusta indennita', ove questa sia
dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso
comma precedente.
La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo
di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione
di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo
di spesa.